Art. 12.
(Modifiche al codice penale).

      1. Gli articoli da 255 a 259 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

      «Art. 255. - (Sottrazione, distruzione o falsificazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
      Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato la pena della reclusione va da uno a cinque anni.
      Chiunque pone in essere le condotte previste al primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

 

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      Nell'ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
      La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.

      Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.
      Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da sei mesi a tre anni.

      Art. 257. - (Spionaggio politico o militare). - Chiunque pone in essere le condotte previste dall'articolo 256 a scopo di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.

      Art. 258. - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate all'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni.
      Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da due a sei anni.
      La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività

 

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svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.

      Art. 259. - (Agevolazione colposa). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.
      La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti indicati al primo comma è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato».

      2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque:

          1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato;

          2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose o attività sottoposte al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1);

          3) ottiene le notizie o gli atti, i do- cumenti o le cose indicati ai numeri 1) e 2).

      È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposte al vincolo del segreto di Stato.
      Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte di cui al secondo comma siano tenute a fini di spionaggio politico o militare.

 

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      Nell'ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
      Nei casi previsti nei commi precedenti la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto sia, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.
      Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

      3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.
      4. Prima dell'articolo 263 del codice penale è premesso il seguente:

      «Art. 262-bis. - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). - Quando la commissione di uno dei delitti previsti dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni.
      La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato».

      5. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 372-bis. - (Depistaggio). - Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardo fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da otto a dodici anni».